Pos. 4   Prot. N. 3330 - 278.08.11 Palermo, 03/03/2009 


Oggetto: Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive. Possibilità di recupero.







Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali
e delle Autonomie locali
Ufficio per la solidarietà
alle vittime del crimine organizzato
e della criminalità mafiosa



P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesto Ufficio ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di recupero del contributo di euro 122.427,00 concesso, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 13/9/1999, n. 20, al Sig. yyyyyy, titolare dell'azienda agricola omonima, a seguito della domanda 28.3.04, inoltrata per la copertura dei danni subiti nell'attività commerciale dell'istante.
Più precisamente, viene rappresentato che, in data 25.8.08, si è appreso che, con D.D. n. 3316 del 23.1.07, il Commissario Straordinario per le iniziative antiracket e antiusura ha rigettato l'istanza dello stesso Sig. yyyyyyy, tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 44/1999, in considerazione del già intervenuto risarcimento integrale del danno subito dall'istante, da parte della Regione siciliana e concesso con D.D.G. n. 2286/S8 del 28.7.2004
Codesto Dipartimento, richiamando la legislazione statale e regionale sulla materia, evidenzia, in particolare, il divieto di cumulo di benefici economici contemplato dagli artt. 8 e 11, comma 4, della l.r. n. 20/99, nonché l'obbligo di recupero del contributo qualora per i medesimi danni altre istituzioni abbiano concesso benefici (art. 6 D.A. n. 2 dell'8.3.2001 di regolamentazione dell'art.11 della citata l.r. n. 20/99).
A fronte di quanto rappresentato, codesto Ufficio sembra ritenere possibile il recupero delle somme concesse al beneficiario da parte della Regione siciliana e, conseguentemente, chiede l'avviso dello Scrivente sulla questione evidenziata, in particolare, sulle modalità di attuazione dell'eventuale rivalsa nei confronti dello Stato.

2. Ai fini della soluzione della questione prospettata da codesto Ufficio si osserva quanto segue.
Il quadro normativo che regola la materia, così come correttamente ricostruito da codesta Amministrazione, va completato tenendo conto delle disposizioni di cui alla recente l.r. 20 novembre 2008, n. 15, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata" - pubblicata successivamente alla richiesta di parere - che all'art. 14, sostituendo l'art. 8 della l.r. 13 settembre 1999, n. 20, detta la disciplina in ordine al Divieto di cumulo dei benefici.
Rilevano, in particolare, i commi 3 e 4, ai sensi dei quali: "Nel caso in cui la legislazione statale preveda elargizioni di benefici per le medesime fattispecie, l'avente diritto è tenuto a presentare previamente istanza all'Amministrazione statale e la Regione può intervenire soltanto a titolo di anticipazione.
Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate".
Tali previsioni consentono, dunque, di ritenere legittima la condotta adottata dal yyyyyy - che già in data 30 maggio 2003 aveva inoltrato istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, poi definita con decreto commissariale di non accoglimento n. 3316 del 23.01.2007- seppur posta in essere senza l'osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 2 dell'8.2.2001. Secondo tale ultima previsione, infatti, l'istanza per la concessione del contributo, indirizzata al Presidente della Regione, deve contenere, tra l'altro, "la dichiarazione di non aver goduto di altri benefici relativi al risarcimento del danno ovvero di aver fatto istanza o di aver fatto istanza o di aver ottenuto altro beneficio, nonché l'impegno a comunicare entro 30 giorni, ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio".
In relazione a tale obbligo l'art. 4 del D.D.G 28 luglio 2004, n. 2286/S8 - con il quale il yyyyyyyy è stato ammesso ai benefici previsti dall'art.11 della citata l.r. n. 20/99, per l'importo di euro 122.427,00 - stabiliva che "nel caso in cui dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art. 3 del D.A. n. 2 dell'8.2.2001, per i quali il sig. yyyyyyyy si è impegnato, si procederà senza alcun preavviso al recupero dell'intera somma".
E' evidente, dunque, che secondo le soprarichiamate prescrizioni - formalmente non osservate dall'istante destinatario del beneficio di cui all'art.11 della l.r.n. 20/99 - codesta Amministrazione, in applicazione dell'art. 4 del citato D.D.G. 28 luglio 2004, n. 2286/S8, ha facoltà di procedere al recupero dell'intera somma nei confronti dello stesso destinatario del beneficio.
Laddove si voglia tener conto, tuttavia, anche della richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 14 della l.r. n. 15/08, le somme già corrisposte potrebbero considerarsi a titolo di "anticipazione" sulle elargizioni dei benefici previsti per la medesima fattispecie dalla legislazione statale, stante peraltro la previa presentazione dell'istanza all'Amministrazione Statale e il successivo diniego di quest'ultima, che di fatto impedisce il configurarsi di una doppia elargizione in favore del medesimo soggetto.
Il rimborso di tale anticipazione avviene, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 14, "secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate"; operazione che, tuttavia, richiede un necessario coordinamento tra la disciplina statale e quella regionale nella materia de qua, con particolare riferimento, ai fini della soluzione della questione prospettata, alla verifica della sussistenza di una convenzione in tal senso stipulata tra le due Amministrazioni.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * * *
Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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